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1. Perché devo fare la manutenzione della mia caldaia? La manutenzione della caldaia è un obbligo di legge, ed è un’operazione che garantisce la sicurezza degli ambienti domestici, favorisce il risparmio energetico ed economico, riducendo le emissioni inquinanti.

2. Se la caldaia viene utilizzata solo per brevi periodi bisogna fare ugualmente la manutenzione della stessa? , bisogna fare ugualmente la manutenzione dell’impianto termico anche qualora sia usato sporadicamente per garantire in ogni momento la sicurezza .

3. Se la casa è inutilizzata e chiusa da anni e non è mai stata fatta la manutenzione dal momento della chiusura sono passibile di multa? Sì, se lei non ha modo di documentare la chiusura del gas, o la momentanea sospensione della stessa fornitura per lavori sulla casa( DIA) o per inutilizzo.

4. Se non ho impianto termico e il boiler è elettrico devo pagare il contributo? NO

5. A quanto ammonta la sanzione per non aver fatto la manutenzione o in caso di inadempienza? Il decreto legislativo  192 del  2005 prevede sanzioni amministrative da 500 euro e a 3.000 euro per il proprietario, il conduttore, l’amministratore o il terzo responsabile dell’impianto.

6. Ci sono multe anche per i manutentori? Sì, esistono delle sanzioni amministrative da 1.000 euro a 6.000 euro all’operatore incaricato del controllo e manutenzione

7. Chi ha l’obbligo di fare la manutenzione ordinaria della caldaia in caso di unità immobiliare data in locazione (affitto), il locatario o il proprietario? Le operazioni di controllo e manutenzione ordinaria rimangono a carico dell’occupante dell’immobile, qualunque esso sia: il proprietario, il locatario, l’usufruttuario, ecc.

8. Ogni quanto deve essere fatta la manutenzione della caldaia? E la prova fumi?

MANUTENZIONE: secondo quanto consigliato/prescritto dal costruttore della caldaia (vedere libretto di uso e manutenzione): almeno una volta l’anno.

PROVA FUMI: è in funzione del libretto dell’impianto, oltre che del tipo di

combustibile utilizzato,della potenza ( vedasi tabella sotto). Si consiglia comunque di eseguirla almeno ogni due anni.

PERIODICITA’ DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA del rendimento di combustione PER IMPIANTI TERMICI

POTENZA TERMICA NOMINALE DEL FOCOLARE TIPO DI COMBUSTIBILE E ANZIANITA’ TIPO DI GENERATORE E UBICAZIONE VERIFICA DEL RENDIMENTO LIBRETTO RAPPORTO CONTROLLO E MANUTENZIONE
Pn < 35 kW Gas ≤ 8 anni Tipo C Ogni 4 anni Libretto impianto Allegato GD.Lgs. 192/2005
Generatori ad aria con caldaia
Tipo B fuori da locali abitati
Tipo B (*) all’interno di locali abitati Ogni 2 anni
Gas > 8 anni Qualsiasi
Liquido o Solido Qualsiasi 1 volta all’anno
Pn ≥ 35 kW <350 kW Gas Qualsiasi 1 volta all’anno Libretto di centrale Allegato F D.Lgs. 192/2005
Pn ≥ 35 kW <350 kW Liquido o Solido Qualsiasi 2 volte all’anno (***)
Pn ≥ 350 kW TUTTI Qualsiasi 2 volte all’anno (***)

 

Note:

(*)generatori di calore ad acqua calda

(**)fatte salve prescrizioni più severe da parte di costruttori dell’impianto o del generatore

(***)di cui una è la determinazione del rendimento di combustione da effettuarsi normalmente a metà del periodo di riscaldamento

9. Se viene eliminato l’impianto termico funzionante con combustibili liquidi, solidi  o gassosi quali documenti devono essere trasmessi per testimoniare l’avvenuto smantellamento? Utile fare comunicazione al Circondario Empolese Valdelsa.

10. Cosa devo comunicare nel caso di installazione di nuovo impianto? L’utente comunica, tramite l’installatore/manutentore la nuova installazione e la prova fumi/collaudo.

11. In caso di sostituzione della caldaia si deve conservare il vecchio libretto? Sì, si consiglia di allegarlo all’ultimo libretto e di conservarlo per almeno 2 anni.

12. Perché devo pagare il contributo? Il contributo per le campagne di ispezione degli impianti termici è stabilito dal D.Lgs. 192/05, dove la copertura dei costi degli accertamenti documentali e delle ispezioni, necessarie al controllo dell’osservanza delle norme di contenimento dei consumi di energia dell’esercizio e manutenzione degli impianti di riscaldamento, deve avvenire con un’equa ripartizione dei costi tra tutti gli utenti finali. La Giunta esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa ( CEV) ha stabilito il contributo economico in funzione della potenza dell’impianto, come riportato nella tabella sottostante: 

(Delibera G.E. C.E.V. n° 7 del 17/02/2009)

Potenza dell’impianto

Contributo

inferiore a 35 kW 

10 Euro

da 35 kW fino a 116 kW compresa

14 Euro

da 116.1 kW a 349.9 kW compresa

20 Euro

con potenza  ≥ 350 kW

25 Euro

Nel caso siano presenti più generatori (caldaie) nella stessa centrale termica l’importo da versare per ciascuno di essi è ridotto del 30% rispetto alle tariffe sopra indicate.

Il contributo ha validità biennale e consente a tutti coloro che possiedono un impianto termico conforme alla norma e in regolare stato di manutenzione di non pagare il costo dell’ispezione nel momento in cui il Circondario ne disponga il controllo.

13. Modalità di versamento del contributo?

-  Versamento tramite il Manutentore, che rilascia un tagliando dell’avvenuto pagamento. Sarà a carico del manutentore spedire gratuitamente l’incartamento al CEV.

-  Versamento in prima persona pagando il bollettino alla posta e spedendo una copia dello stesso e una copia del rapporto di manutenzione al CEV tramite RR  o mano.

14. Nella lettera che è stata spedita dal circondario si parla di impianti termici in generale, io ho una caldaia a gasolio  devo pagare? Sì lei deve pagare, come anche gli pianti a legna( combustibile solido) secondo la potenza termica

15. Nel mio appartamento sono installati dei radiatori a gas, sono da considerarsi impianti termici? Da normativa i radiatori a gas, se fissi, sono assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW, quindi soggetti a verifica. Se P < 15kw non serve la verifica, altrimenti sì.

16. La campagna per la sicurezza degli impianti termici vale per tutti gli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa? EMPOLI non partecipa a tale campagna ( per informazioni si rimanda agli uffici dell’URP 0571/980011/757999), i comuni che aderiscono a tale campagna sono: Castelfiorentino, Certaldo, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci.

17. Per quali impianti si deve pagare il contributo?

IMPIANTO PAGA CONTRIBUTO in base alla potenza dichiarata sul libretto
CALDAIA A GAS SI
BOILER A GAS NO
BOILER ELETTRICO NO
CALDAIA A GASOLIO SI
STUFA, CAMINETTO < 15 KW NO
IMPIANTO DI POTENZA < 15 KW NO
CALDAIA A COMBUSTIBILI SOLIDI SI

 18. Come devo fare per versare il contributo? Gli utenti che vogliono provvedere in prima persona alla contribuzione devono:

Effettuare un versamento in conformità alla potenzialità del proprio impianto a

a. DESTINATARIO: Circondario Empolese Valdelsa

b. Conto Corrente Postale N 42829176

c. CAUSALE: Contribuzione campagna per la sicurezza e il risparmio energetico

INVIARE la copia dell’ultimo rapporto di manutenzione e la ricevuta di versamento:

 Tramite posta (preferibilmente per Raccomandata con ricevuta di ritorno), a: Circondario Empolese Valdelsa Piazza della Vittoria, 54 50053 Empoli (FI).

Indicare sempre il mittente

  • Portarla a mano al Circondario E.V. rispettando gli orari dell’ufficio protocollo.

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 13.00

il lunedì ed i giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00

  • Tramite posta certificata ( e-mail)

SEMPRE ALL’ATTENZIONE DELL’ING BIANCONI PAOLO

19. Ho una stufa/caminetto ( sotto i 15 kw) devo fare la manutenzione? Devo certificare la manutenzione? Non ci sono obblighi di legge, tuttavia è consigliabile per la propria e l’altrui sicurezza sottoporre regolarmente tutti gli impianti  a manutenzione.

20. Quando posso accendere il riscaldamento? Dipende dalla fascia climatica di appartenenza, la provincia di Firenze spazia dalla zona D alla E, con i seguenti periodi di accensione:

ZONA D: 1° novembre – 15 aprile orario consentito: 12 ore giornaliere

ZONA E: 15 ottobre – 15 aprile orario consentito: 14 ore giornaliere

In caso di particolari eventi climatici, è possibile accendere il riscaldamento oltre il periodo indicato, per la metà delle ore giornaliere consentite, ovvero per non più di 6 ore per la zona D e 7 ore per la zona E. 

LEGENDA

  PR: provincia Z: zona climatica  GR-G: gradi-giorno  ALT: altitudine

 

 PR  Z  GR-G  ALT  COMUNE
FI D 1658 28 CAPRAIA E LIMITE
FI D 1692 50 CASTELFIORENTINO
FI D 1698 123 CERRETO GUIDI
FI D 1865 67 CERTALDO
FI D 1728 25 FUCECCHIO
FI E 2273 332 GAMBASSI TERME
FI E 2289 342 MONTAIONE
FI D 1669 35 MONTELUPO FIORENTINO
FI E 2158 257 MONTESPERTOLI
FI D 1765 97 VINCI
                 

21. Sono un artigiano, la mia caldaia mi serve nel laboratorio per produrre i miei manufatti devo fare la comunicazione al CEV e pagare il bollettino? NO, se la caldaia viene utilizzata prevalentemente per la produzione il bollettino non va pagato e l’unica comunicazione che va fatta al Circondario è quella di autodenuncia dell’impianto ( come da  D.Lgs 152/2006) .

22. Nella mia proprietà ci sono più abitazioni con più impianti termici, ho fatto la manutenzione di tutti, serve che faccia un bollettino postale per ognuno o ne posso fare uno per tutti? Basta che ne faccia uno cumulativo, se poi la potenza degli impianti è diversa deve semplicemente allegare una lettera accompagnatoria.

23. Con l’uscita della nuova normativa  per lo scaldabagno/boiler deve essere fatta la manutenzione? Deve essere pagato il  contributo? La nuova normativa stabilisce che per lo scaldabagno/boiler non venga pagato nessun contributo. Tuttavia, vista la pericolosità di tale impianto si consiglia di effettuare, per la propria sicurezza, regolari manutenzioni.

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